Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

Polizza rischi catastrofali: il decreto convertito in legge

Nella seduta del 21.05.2025 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge (AS 1482) di conversione del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, precedente approvato dalla Camera l’8 maggio 2025, che ha introdotto modifiche rilevanti alla normativa sulle assicurazioni obbligatorie per i danni da calamità naturali e catastrofali previste dalla legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023, art. 1, comma 101), prevedendo il differimento dei termini di obbligatorietà delle coperture assicurative dei danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali ai beni materiali iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale per le imprese.

Ricordiamo che il provvedimento si inserisce nell’ambito attuativo dell’art. 1, comma 101, della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), che aveva introdotto per tutte le imprese italiane l’obbligo di stipulare entro il 31 marzo 2025 una polizza assicurativa a copertura dei danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali ai beni materiali iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale (immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature: voce B-II, nn. 1, 2 e 3, art. 2424 c.c.).

Tale disciplina è stata successivamente attuata attraverso il Regolamento MEF del 30 gennaio 2025 n. 18, che ha dettagliato gli schemi assicurativi ammissibili.

Polizza rischi catastrofali: obbligo di stipula e nuove scadenze

In considerazione dell’elevato numero di soggetti interessati (oltre il 95% sono microimprese) e del limitato tempo disponibile per una valutazione comparativa delle offerte sul mercato, il decreto è intervenuto posticipando l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo per molte imprese, stabilendo che:

  • per le medie imprese, l'obbligo viene prorogato al 1° ottobre 2025,
  • per le piccole e micro imprese, l'obbligo viene prorogato al 31 dicembre 2025,
  • per le grandi imprese, il termine rimane confermato al 31 marzo 2025.

In sede di conversione è stata corretta la definizione di micro, piccole e medie imprese, ora coerente con la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (e non più con la direttiva UE 2023/2775)

Determinazione del valore assicurabile

Una delle novità introdotte in conversione riguarda la definizione del valore dei beni da assicurare, che dovrà essere calcolato su base:

  • valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili;
  • costo di rimpiazzo per i beni mobili;
  • ripristino delle condizioni originarie per i terreni danneggiati.

Questa precisazione è volta a garantire una copertura più adeguata rispetto al rischio effettivo subito.

Esclusioni e vincoli per immobili non conformi

l nuovo testo stabilisce che gli assicuratori potranno garantire solo immobili costruiti o ampliati con valido titolo edilizio, o già esistenti prima dell’introduzione dell’obbligo del titolo. Rientrano anche gli immobili sanati o in via di sanatoria.

In caso contrario, l’immobile non sarà assicurabile e non potrà accedere a indennizzi o agevolazioni pubbliche, anche in caso di eventi calamitosi.

Copertura di beni di terzi e tutela dell’imprenditore

Il legislatore disciplina inoltre l’ipotesi in cui l’imprenditore assicuri beni di terzi utilizzati nell’attività:

  • Il risarcimento spetta al proprietario, che dovrà usare le somme per il ripristino del bene;
  • In caso di inadempienza del proprietario, l’imprenditore avrà comunque diritto al lucro cessante, fino al 40% dell’indennizzo ricevuto dal proprietario;
  • L’imprenditore potrà esercitare un privilegio sul rimborso dei premi e delle spese sostenute per il contratto assicurativo, secondo l’art. 1891 c.c.

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